Art. 4.
(Ente danza italiana).

      1. È istituito l'Ente danza italiana (EDI) allo scopo di coordinare e distribuire in maniera omogenea sul territorio nazionale gli spettacoli di danza prodotti da organismi pubblici e da compagnie private riconosciute di prioritario interesse nazionale.
      2. All'EDI inoltre sono affidate l'elaborazione e la realizzazione di iniziative volte alla promozione delle attività di danza italiana all'estero.
      3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, il regolamento per il funzionamento dell'EDI.
      4. L'EDI riconosce ed incentiva il sostegno finanziario per la realizzazione di concorsi, di seminari e di convegni in materia coreutica, nonché per l'attribuzione di premi della danza.